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Chiedere il permesso per la raccolta di funghi

Chiedere il permesso per la raccolta di funghi

Nel territorio del parco la raccolta dei funghi è permessa per proprio consumo dai raccoglitori occasionali, mentre non è permessa ai raccoglitori professionali.

La raccolta dei funghi è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti di qualsiasi natura, nei limiti e con le modalità stabilite dal Regolamento per la disciplina della raccolta dei funghi.

Sono escluse dalla raccolta le seguenti zone:

  • riserva speciale costiera
  • riserva speciale di crinale, limitatamente alle aree percorse da incendio, nelle aree fortemente degradate da fitopatie e da dissesti idrogeologici, e nelle aree soggette ad interventi di riqualificazione ambientale e di miglioramento o ricostituzione boschiva; queste zone saranno di volta in volta indicate tramite apposite comunicazioni
  • aree dove i proprietari se ne riservino la raccolta: in tal caso sarà necessaria previa comunicazione al parco e si dovranno apporre cartelli e tabelle lungo il confine dei terreni, ad una distanza tale da risultare visibili da ogni punto di accesso

Approfondimenti

Specie e quantità consentite alla raccolta

La raccolta dei funghi è consentita soltanto per le specie commestibili e per una quantità giornaliera individuale nei seguenti limiti:

  • per le specie Boletus reticulatus, edulis, aereus e pinicola (porcino) fino ad un massimo di chilogrammi tre per persona
  • per le specie Amanita caesarea (ovolo) fino ad un massimo di chilogrammi uno per persona
  • per tutte le altre specie fino ad un massimo di chilogrammi tre per persona

La quantità di raccolta individuale non può complessivamente superare il limite giornaliero di 3 kg per persona.

I proprietari e le persone aventi il godimento del fondo, nonché i loro famigliari e i dipendenti regolarmente assunti, possono procedere alla raccolta dei funghi sul fondo stesso senza limiti di quantità. A tali soggetti è consentito effettuare la raccolta, solo al fine di integrare il reddito normalmente percepito.

Limitazioni

La raccolta dei funghi deve essere effettuata cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo sul posto ad una sommaria pulizia degli stessi. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore.

É vietato:

  • utilizzare per la raccolta dei funghi l’uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l’apparato radicale della flora
  • riporre o trasportare funghi in sacchetti di plastica o contenitori stagni
  • raccogliere o danneggiare i funghi non commestibili e i velenosi
  • raccogliere l’Amanita Caesarea allo stato di ovolo
  • raccogliere o trasportare funghi senza essere in possesso del tesserino o di altro titolo di diritto 
  • raccogliere funghi nelle ore notturne comprese tra un’ora dopo il tramonto e un’ora prima della levata del sole
  • raccogliere esemplari di Boletus edulis e del relativo gruppo (porcino) con diametro del cappello inferiore a 3 cm e di esemplari di Cantharellus cibarius (galletto o gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a 2 cm.

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Sezioni: Agricoltura

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 15:40.36