Il nulla osta verifica la conformità, di cui all’allegato A del D.P.R. 06/10/99, tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato.
Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.
Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della Legge del 08/07/1986, n. 349.
L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del parco.
Il presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta, attraverso comunicazione scritta al richiedente.
Ai sensi della Legge 241/90, entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza il parco comunica al richiedente se la pratica è completa o necessita integrazioni.
Se le integrazioni pervengono in forma incompleta il parco invia una seconda richiesta integrazioni, mentre se sono complete entro 60 giorni viene rilasciato il parere di competenza.
L'ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati.
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